[1] Istituto di Storia
dell'Architettura, Atlante, maggio 1996.
[2] La procedura attuale riporta infatti:
- solo il primo civico coinvolto (senza differenziare il caso in cui sia
coinvolto un solo appartamento da quelli che investono interi isolati).
Sarà quindi assai difficile effettuare elaborazioni a partire dagli
elementi di ubicazione dei progetti, poiché essi sono singolarmente
reperibili solo per nome del richiedente, anzi,
- solo del primo richiedente (non sarà quindi possibile valutare
progetti che prevedono un diverso interesse sociale, né accorpare
più richieste del medesimo richiedente se egli non è il primo);
- solo il primo progettista (non sarà quindi possibile reperire gli
specialisti addetti, ad esempio, ad attività di diagnostica strutturale
e neppure valutare la presenza di diversi apporti specialistici nel medesimo
progetto);
- la descrizione degli interventi (del primo intervento tra quelli previsti)
è generica e non codificata; non consente cioè di valutare le
opere effettive, essendo orientata alla valutazione degli effetti prescrittivi
(puramente legislativi) e non al monitoraggio delle opere;
- ridottissime sono le informazioni relative al workflow, rendendo così
impossibile l'applicazione della legge sulla trasparenza degli atti
amministrativi e lo stesso controllo di efficienza dell'attività, ed
ancora più limitati risultano le procedure statistiche per controlli
quanti-qualitativi sull'attività edilizia, rendendo così
estremamente onerosa qualsiasi attività gestionale;
- la procedura prescinde dalla gestione dell'archivio, cartaceo, incrementando
i problemi di reperimento di precedenti interventi sullo stesso edificio (il
reperimento delle pratiche all'interno dell'ufficio viene talvolta affidato
alla consueta processione di sala in sala);
- mancano infine anche elementi orientati alla comunicazione (collegamenti con
la toponomastica, ed i diversi sistemi di raccolta dati amministrati dallo
stesso ente locale utili ad esempio per la valutazione del numero di residenti
coinvolti da un progetto) e per procedure di supporto (redazione di
comunicazioni ai richiedenti, convocazione dei membri della commissione
edilizia, redazione dell'ordine del giorno, peraltro non previsti). Nessun
supporto viene inoltre fornito alla richiesta di pareri, attività
consustanziale alle esigenze del Servizio.